FRANCO BASAGLIA, LA LEGGE 180 (TSO) E LA CITTA’ DEI “MATTI”
| Antonio Cantelmo *| -La legge n.° 180 ( legge Basaglia ) , art. 1, comma 6 del 13 maggio 1978, dispone che gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori nei confronti delle persone affette da malattie mentali siano disposti con provvedimento del Sindaco, nella sua qualità di Autorità locale, su proposta motivata di un medico . Obiettivo della legge è il recupero della salute psichica dell’ individuo, ma in un settore cosi delicato in cui si trova coinvolta una parte integrante della personalità , è necessario intervenire con estrema cautela . Nel 1947 la Corte Costituzionale ha riconosciuto il diritto alla salute come uno dei valori preminenti da salvaguardare e promuovere nell’interesse dell’individuo e della collettività, superando cosi da un lato le teorie liberali-individualistiche che concepivano tale diritto come “ bene privato “ ( ius in sé ipsum ), e dall’altro la tendenza statale alla difesa della “ società dei sani “ , dalla quale sarebbero stati da isolare , mediante adeguata custodia (manicomio), tutti coloro che per condizione di sofferenza fisica e ancor più psichica non fossero utili a detta “società “ . Lo spirito innovativo della Costituzione non ha tardato a capovolgere le odiose discriminazioni a danno dei malati psichici , dopo aver affermato che la tutela della salute è fondamentale diritto dell’individuo e che nessuno può essere obbligato a TSO se non per disposizione di legge . Da ciò si evince che l’intervento psichiatrico coatto è giustificato solo per eliminare o attenuare la “ pericolosità “, tanto è vero che se l’infermo non presenta segni di pericolo per sé o per la comunità in cui vive, il trattamento è lecito solo con il consenso dello stesso . Viene spontaneo rilevare che resta confine invalicabile per l’operatore sanitario il rispetto delle idee e delle convinzioni della persona , tanto che la procedura dell’intervento coatto richiede la massima attenzione là dove si ha il sospetto che questo possa trasformarsi in uno strumento arbitrario di repressione volto ad ottenere “ un modello conforme a quello dei più e proposto da pochi “. La ratio si concilia bene con l’esclusivo interesse di ogni soggetto a soluzioni maggiormente rispondenti ai propri bisogni , anzi il diverso grado di attenzione di questo valore è l’unico metro di misura per valutare il grado di civiltà di una collettività e di un’epoca; inoltre il comma 4 dell’art. 3 della legge 180 , prescrive che nei casi in cui il TSO debba protrarsi oltre il 7° giorno, il sanitario responsabile del Servizio psichiatrico è tenuto a formulare , in tempo utile, una proposta motivata al Sindaco che ha proposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al Giudice Tutelare, indicando l’ulteriore durata presunta del trattamento stesso. Riassunto in tal modo , nelle sue linee generali , nel ricorso al TSO, si potrebbe obiettare che in sostanza si è lasciato in ombra proprio il punto decisivo sul quale, in fondo, occorreva dedicare maggiore attenzione, quello cioè di stabilire quale tutela possa invocare la persona di fronte ad un illecito ordine di ricovero. Infatti nel quadro di questa “ duplice ricerca “ ( mancanza di prescrizione del periodo minimo di cura e disparità di trattamento nei confronti degli altri cittadini affetti da malattie diverse ) non risulta essere stata mai sollevata e che , comunque , è estranea ai motivi di ricorso l’eventuale congiunta possibilità di un ingiustificato intervento psichiatrico . Ora è evidente che in mancanza di specifiche previsioni legislative, “ giova al richiamo alla libertà e dignità della persona che non possono consentire al medico di affermare qualcosa di contrario al suo convincimento “ . Ciò non toglie anche che il Giudice tutelare dovrà controllare la fondatezza della richiesta di ricovero attraverso i fatti e le circostanze in realtà oggettivamente verificabili . “ Ci sono sempre falsi profeti, ma nel caso della psichiatria è la profezia stessa ad essere falsa ! “ ( Franco Basaglia: 1924 – 1980)
*Dott. Antonio Cantelmo: Medico-Chirurgo, Specialista in Psicologia Clinica e Psichiatria, Dirigente Medico U.O.C. di Medicina Generale ASL Caserta, Socio Consigliere della Società Italiana di Psichiatria – Pratella (CE) – 0823/783600 – 330/659140 – antonio.cantelmo@libero.it
Rispondi