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ALIFE, APPROVATO IL DISSESTO CON 4 CONSIGLIERI E IL SINDACO. L’OPPOSIZIONE:”  LA SEDUTA NON E’ VALIDA LO DICE IL TAR CAMPANIA”.ECCO PERCHE’

ALIFE. Era tutto previsto, alla fine cosi è stato: con solo cinque componenti il Consiglio comunale ha approvato stamattina il dissesto finanziario del comune, nonostante anche un parere contrario del Tar Campania all’orquando un argomento che viene ampiamente trattato nella prima seduta non potrà essere rinviato, cosi come è avvenuto ad Alife, per carenza di numero legale, in seconda convocazione. Lo aveva evidenziato anche l’opposizione, nella seduta di ieri che aveva chiesto nello specifico 15 giorni necessari per verificare gli atti del previsto dissesto in quanto l’opposizione  non aveva avuto il tempo necessario per rendersi conto esattamente del documento contabile per poi decidere ad un eventuale dissesto oppure trovare qualche soluzione. La opposizione, avendo fatto   riferimento ad un  parere del Tar Campania aveva ritenuto il consiglio di stamattina non   legittimo per cui non si è presentata. Ma non solo l’opposizione si era espressa in tal senso ma anche parte della maggioranza critica, chiamiamola cosi ( Alfonso Santagata e Angelo Giammatteo che insieme alle altre due dissidenti (Meola e Di Lauro) coerentemente alla linea adottata non si sono presentati in aula stamattina. Alla fine, i cinque  consiglieri: Di Caprio, Sasso, Zazzarino, Pece e il sindaco Cirioli) hanno alla fine approvato come riferito il dissesto. Cosa succederà ora tenuto conto del pare del Tar Campania. La seduta sarà legittima?

 

MA COSA DICE IL TAR CAMPANIA IN MERITO?

Consiglio, sedute distinte

È regolare lo svolgimento di una seduta consiliare, il cui ordine del giorno includeva argomenti di prima e di seconda convocazione se, a seguito di accertata mancanza del numero legale, i lavori venivano fatti proseguire per la trattazione dei soli argomenti di seconda convocazione?

L’art. 38, comma 2, del Tuel n. 267/2000 demanda la disciplina del funzionamento del consiglio comunale al regolamento consiliare che, nell’ambito dei principi stabiliti dallo statuto, stabilisce anche le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Lo stesso comma 2 del citato art. 38 prevede che il regolamento indichi il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prescrivendo come unico limite la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente.Nella fattispecie, il regolamento consiliare del comune disciplina le sedute di prima e seconda convocazione prevedendo, per la validità della seduta di prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune e stabilendo che, qualora in corso di seduta si accerti che il numero dei consiglieri sia inferiore a quello necessario, il presidente dichiara deserta la stessa «per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare».La norma regolamentare richiede inoltre, per la validità della seduta di seconda convocazione, che intervengano almeno un terzo dei membri del consiglio e prevede che «la seduta che segue a una prima iniziatasi col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima».Le richiamate disposizioni regolamentari, in particolare per quel che concerne il numero minimo di consiglieri presenti alle sedute, sono coerenti con le previsioni di legge.Sulla problematica sollevata il Tar Campania, seppure con una risalente sentenza del 12 dicembre 1985, n. 397, ha ritenuto che «perché possa parlarsi di seduta di seconda convocazione, non è necessario che la mancanza del numero legale si sia verificata a inizio di seduta ma può anche constatarsi in corso di seduta. In tali casi occorrerà tener presente che non si avrà seduta di seconda convocazione per quegli oggetti che siano stati rinviati oppure discussi ma non deliberati, mentre si avrà seduta di seconda convocazione per quei punti dell’ordine del giorno che non è stato possibile trattare a causa della sopravvenuta mancanza del numero legale».Pertanto, si ritiene che la procedura adottata dall’ente sia conforme alle previsioni regolamentari. (Nelle foto sopra il sindaco Cirioli, sotto il leader dell’opposizione Vitelli)

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