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ANCHE IL TAR DICE NO ALLA LISTA VASTANO, ECCO PERCHE’

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Liberi. Saranno per ora solo due le liste che parteciperanno alla prossima competizione elettorale  dell’11 giugno a Liber,i dopo l’esclusione perchè presentata in ritardo e incompleta la lista “Liberi di essere Liberi” che vedeva candidato a sindaco Gennaro Vastano. Saranno quella del sindaco uscente Antonio Diana e quella che di Ivan Natale a gareggiare fra loro. Ovviamente, entro domani la lista di Vastano potrebbe decidere di ricorrere al Consiglio di Stato e a quel punto ci vorrà ancora qualche giorno di attesa per conoscere l’esito di un eventuale rientro in “gara” dopo i no della sottocommissione elettorale di Capua e del Tar Campania o la conferma definitiva dell’esclusione. Il Tar Campania ha ribadito con propria sentenza l’impossibilità di essere ammessa per i motivo che vi abbiamo sopra riportati. Ma nella sentenza ormai pubblica si leggono tutti i particolari che hanno portato alla ricusazione della lista.

Ecco la sentenza:

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2006 del 2017, proposto da: DANIELA MATARAZZO, VELIA DI DARIO, GENNARO VASTANO, SONIA BRUNO, GIANFRANCO DI DARIO, PASQUALE MATARAZZO, GENNARO PENDOLINO, MARIANNA RICCIARDI, LUCIO ROTONDO e ALFONSO SCIALLA, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Roberto Santoro, e domiciliati per legge presso la Segreteria di questo Tribunale in mancanza di domicilio eletto in Napoli;

contro

– PREFETTURA – U.T.G. DI CASERTA, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale è domiciliata per legge in Napoli alla Via Diaz n. 11; – SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CAPUA e COMUNE DI LIBERI, non costituiti in giudizio; nei confronti di IVAN NATALE, rappresentato e difeso dall’Avv. Umberto Gentile, ed N. 02006/2017 REG.RIC. elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Melisurgo n. 4 presso lo studio dell’Avv. Andrea Abbamonte; per l’annullamento del verbale n. 81 del 13 maggio 2017, con il quale la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Capua ha escluso la lista “Liberi … di essere Liberi” dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Liberi, nonché per la riammissione della suddetta lista alla competizione elettorale. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente e del controinteressato; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 maggio 2017 il dott. Carlo Dell’Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Premesso che la lista “Liberi … di essere Liberi” è stata esclusa dalla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale di Liberi per le seguenti due ragioni, ciascuna di per sé in grado di sorreggere la disposta estromissione: i) la lista, completa della prescritta documentazione, è stata presentata tardivamente alle ore 12,25, mentre il termine di legge scadeva alle ore 12,00, essendosi l’attività di autenticazione dei sottoscrittori protrattasi senza soluzione di continuità fino alle ore 12,20; ii) la lista non recava l’apposizione del relativo contrassegno; Rilevato che: – non occorre indugiare sulle questioni processuali sollevate dalla difesa del controinteressato, giacché il ricorso si presenta infondato nel merito; – le censure mosse dai ricorrenti, in qualità di candidati appartenenti alla predetta lista, avverso il gravato verbale mirano innanzitutto ad infirmare il primo motivo di esclusione, sulla base del complessivo assunto che sin dalle ore 10,30 i delegati al deposito della lista ed i sottoscrittori sarebbero stati presenti nell’ufficio del N. 02006/2017 REG.RIC. segretario comunale e che il ritardo di appena 25 minuti è ampiamente giustificabile in relazione alla mole di lavoro che avrebbe investito il segretario stesso “nell’occasione della presentazione delle liste, l’autenticazione delle firme, la redazione del verbale di consegna documenti ecc. ecc., operazioni rallentate anche onde consentire il deposito della lista “Uniti per Liberi” depositata alle ore 11.59”; Considerato che le suddette censure non sono condivisibili per le seguenti dirimenti ragioni: – come ha avuto modo di sottolineare la più avveduta giurisprudenza, con orientamento ormai consolidato e condiviso dal Collegio, costituisce principio generale quello secondo il quale l’inosservanza del termine perentorio sancito dagli artt. 28 e 32 del d.P.R. n. 570/1960 comporta l’esclusione della lista tardivamente presentata senza che rilevi, in senso contrario, la presenta fisica dei presentatori e dei sottoscrittori nella segreteria del comune prima delle ore 12,00 dell’ultimo giorno; tuttavia, in ossequio al principio del favor per la più ampia partecipazione delle liste alla competizione elettorale, può ammettersi la validità della presentazione tardiva quando lo scostamento orario è minimo (pochi minuti) ed ascrivibile a circostanze non imputabili ai soggetti interessati. Peraltro, va precisato che le esigenze di certezza che sovrintendono all’applicazione delle regole del procedimento elettorale e quelle, coerenti, di tutela della par condicio di coloro che concorrono alla competizione richiedono che le eccezioni al rigoroso rispetto dei termini e delle forme prescritti dalla legge in materia, individuabili in ossequio all’altro principio generale del favor partecipationis, siano circoscritte alla ricorrenza di circostanze eccezionali (rientranti nelle ipotesi di forza maggiore), non imputabili, come tali, ai presentatori della lista ed oggettivamente riconducibili a fattori causali del tutto estranei alla loro sfera di controllo e di prevedibilità (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. V, 9 maggio 2014 n. 2392, 2 aprile 2003 n. 1706 e 4 marzo 2002 n. 1271); – applicando le suindicate coordinate ermeneutiche al caso di specie, è da escludere che i fattori causali addotti dai ricorrenti per giustificare il ritardo nella N. 02006/2017 REG.RIC. presentazione della lista siano del tutto estranei alla sfera di controllo dei presentatori ed imputabili alla forza maggiore, in quanto, come risulta dalle emergenze processuali (cfr. in particolare la nota di chiarimenti del segretario comunale del 13 maggio 2017 indirizzata alla sottocommissione elettorale): a) l’ufficio del segretario comunale non si trovava quella mattina oberato di una particolare mole di lavoro causata dalla presentazione contemporanea di più liste; b) la lista “Liberi … di essere Liberi” è stata sottoposta alle operazioni di autentica dei sottoscrittori a partire dalle ore 11,40, evidentemente perché completa a quel momento della prescritta documentazione; c) alle ore 11,59 (cioè un minuto prima della scadenza del termine di legge) mancavano ancora 10 sottoscrizioni; d) da ultimo, il deposito della lista “Uniti per Liberi” è stato istantaneo ed ha comportato solo qualche minuto di attività del segretario comunale, il quale ha ripreso le operazioni di autentica dei sottoscrittori presentatisi successivamente alle ore 12,00 per completarle alle ore 12,20; – ne discende che ben avrebbero potuto i presentatori della lista “Liberi … di essere Liberi” evitare il ritardo nella presentazione agendo secondo un normale canone di diligenza, ossia producendo la lista completa per le autentiche con un congruo anticipo, e non venti minuti prima della scadenza dell’orario limite, senza considerare, tra l’altro, che alle ore 12,00 la lista era addirittura incompleta per negligenza degli stessi presentatori, che non avevano ancora provveduto a raccogliere le rimanenti 10 sottoscrizioni utili per partecipare validamente alla competizione elettorale; – resta, pertanto, inattaccabile il primo motivo di esclusione individuato dalla sottocommissione elettorale; – quanto sopra esposto riveste carattere assorbente ed esime il Collegio dall’esaminare le rimanenti censure, con cui parte ricorrente intende contestare il verbale impugnato in ordine al profilo motivazionale dell’omessa apposizione del contrassegno di lista, dal momento che comunque l’impianto complessivo di tale N. 02006/2017 REG.RIC. atto risulta validamente sorretto dalla tardività della presentazione della lista. Soccorre, al riguardo, il condiviso principio secondo il quale, laddove una determinazione amministrativa di segno negativo tragga forza da una pluralità di ragioni, ciascuna delle quali sia di per sé idonea a supportarla in modo autonomo, è sufficiente che anche una sola di esse passi indenne alle censure mosse in sede giurisdizionale perché il provvedimento nel suo complesso resti esente dall’annullamento (cfr. Consiglio di Stato, A.P., 29 febbraio 2016 n. 5; Consiglio di Stato, Sez. V, 6 marzo 2013 n. 1373 e 27 settembre 2004 n. 6301; Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 luglio 2010 n. 4243); Ritenuto, in conclusione, che: – resistendo il provvedimento impugnato alle censure prospettate, il ricorso deve essere respinto siccome infondato; – sussistono nondimeno giusti e particolari motivi, attesa la natura della vicenda contenziosa, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati: Gabriele Nunziata, Presidente FF Carlo Dell’Olio, Consigliere, Estensore Brunella Bruno, Primo Referendario

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE Carlo Dell’Olio Gabriele Nunziata N. 02006/2017 REG.RIC. IL SEGRETARIO

 

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Iscritto all'ordine nazionale dei giornalisti, già direttore e fondatore della testata giornalistica italianews24.net e attualmente alla direzione di Casertasera.it. Collaboratore di numerose testate nazionali e locali.

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