fbpx

PIEDIMONTE MATESE, QUESTIONE TARI: IL COMUNE PROVA A CHIARIRE. ECCO PERCHE’ SI E’ ARRIVATI A QUESTE CIFRE

Jpeg
ASCOLTA L'ARTICOLO

Jpeg

Piedimonte Matese. Il Ragionere Santomassimo dell’area contabile del comune, da poco tempo in questo settore, in merito alla Tari che tanto scalpore ha suscitato in città prova a ricostruire nel dettaglio il perché si è arrivati alle bollette che sono poi finite nella cassetta delle lettere degli ignari cittadini. Questo aveva anche suscitato una protesta in piazza, ieri mattina a Piedimonte. Poi a causa della mancata autorizzazione della Prefettura rinviata al prossimo 26 giugno.

Ecco la ricostruzione:

E’ da premettere che la TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), quale tributo facente parte, insieme all’IMU e alla TASI, della IUC. La TARI ha sostituito la TARES, che è stata in vigore per il solo 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2). I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono, invece, escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile. In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

Il tributo è corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata tenendo conto dei criteri determinati dal “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. n. 158 del 1999. In alternativa a tale metodo, il comune, nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, può ripartire i costi tenendo conto delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
Le tariffe della TARI devono assicurare, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Esse sono determinate con delibera del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dallo stesso Consiglio.
La metodologia tariffaria si articola, in particolare, nelle seguenti fasi fondamentali:
a.    individuazione e classificazione dei costi del servizio;

  1. suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
  2. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
  3. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Il piano finanziario (fasi a e b), dunque, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI. La delibera di approvazione delle tariffe (fasi c e d), invece, è finalizzata a ripartire i costi indicati dal piano finanziario tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo normalizzato e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze. Queste ultime si distinguono  in domestiche e non domestiche: le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere).

Dunque prima dell’istituzione della TARI non è possibile la distinzione fra utenze domestiche e non domestiche, ma la distinzione tra Abitazioni ed Attività.

A tal fine si riporta una tabella con i dati di cui sopra:

 

 

 

 

 

ANNO NUMERO ABITAZIONI NUMERO ATTIVITA’
2010 4.301 847
2011 4.323 852
2012 4.372 873
2013 4.366 851
ANNO N. UTENZE DOMESTICHE N. UTENZE NON DOMESTICHE
2014 4.512 888
2015 4268 718
2016 4431 971

 

La fonte dei dati è stata estrapolata dai ruoli forniti al Concessionario Nazionale della riscossione, ossia Equitalia.

 

In definitiva il legislatore ha istituito la TARI che prevede che i Comuni adottino i criteri fissati dal D.P.R. 158/1999, il cosiddetto “metodo normalizzato” istituito in relazione alla TIA1. Come è noto, detto metodo prevede, oltre ad una già consolidata suddivisione tra utenze domestiche e non domestiche, la ripartizione tra quota fissa e quota variabile, nonché l’indicazione di appositi coefficienti di produzione ipotetica dei rifiuti legati a ciascuna parte (fissa e variabile) sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche. Ed è proprio l’applicazione di questi coefficienti che porta ad aumenti consistenti per talune tipologie di utenze, alimentari e fiorai in testa. Per attenuare il salasso è intervenuto il D.L. 16/2014 (art. 2, comma 1, lettera e-bis), che ha dato la possibilità ai Comuni di derogare ai coefficienti minimi e massimi del D.P.R. 158/1999, nella misura del 50%. Una facoltà concessa per i soli anni dal 2014 al 2017, nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R 158/1999.

Il comma 652 della Legge 147/2013 offre un’alternativa ai criteri presi in prestito dal D.P.R. 158: nel rispetto dell’onnipresente concetto del “chi inquina paga”, il Comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. In estrema sintesi, la disposizione in oggetto ricalca quanto già noto agli enti in regime di TARSU, ossia l’art. 65 del D.Lgs. 507/1993, aprendo le porte, in pratica, all’adozione dei medesimi criteri di determinazione delle tariffe già applicati per la TARSU anche alla TARI.

In ogni caso, indipendentemente dai criteri adottati dal singolo ente, dovrà essere garantita la copertura integrale dei costi della gestione dei rifiuti (comma 654).

 

In pratica l’inevitabile aumento della Tassa Rifiuti per l’anno 2017 è stato dovuto principalmente ad una diminuzione delle superfici tassabili.

Infatti, dalla tabella che segue si evince quanto detto.

 

TIPO UTENZE N. UTENZE ANNO 2016 SUPERFICIE ANNO 2016 N. UTENZE ANNO 2017 SUPERFICIE ANNO 2017 DIFFERENZA UTENZE DIFFERENZA SUPERFICIE
DOMESTICHE 4.431 583.613 4.273 566.077 -158 -17.536
NON DOMESTICHE 971 198.641 732 140.670 -239 -57.971
TOTALI 5.402 782.254 5.005 706.747 -397 -75.507

 

 

 

 

Ai fini di una meglio esplicitazione della situazione si ritiene opportuno, sinteticamente, disaminare le voci più rilevanti che hanno subito variazioni, distinguendo le stesse in base alla categoria di appartenenza, ovvero utenze domestiche e non domestiche.

 

  1. Utenze non domestiche

La diminuzione della superficie per le utenze non domestiche, è dovuta dalla corretta applicazione delle norme di legge e riguarda, tra gli altri, i casi di seguito evidenziati.

 

A.1.Aree scoperte

Il Dipartimento delle Finanze con circolare n. 2 D.F. 2014 ha chiarito che sono intassabili le aree sulle quali si svolgono lavorazioni industriali o artigianali, che sono generalmente produttive in via prevalente di rifiuti speciali, poiché la presenza umana determina la produzione di una quantità non apprezzabile di rifiuti urbani. Pertanto, secondo il l’indicazione ministeriale, non può ritenersi corretta l’applicazione della TARI alle superfici specificatamente destinate alle attività produttive, con la sola esclusione di quella parte di esse occupata dai macchinari(cd. superficie ombra).

Il Dipartimento ha altresì precisato che i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti nonché le aree scoperte asservite al ciclo produttivo e che risultano produttive, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili, devono considerarsi anch’essi intassabii. Tali esclusioni operano ex lege, a prescindere dall’intervento regolamentare dei comuni.

A tale riguardo, viene precisato che il potere riservato ai comuni per individuare, con proprio regolamento, le superfici da sottrarre all’assimilazione e, dunque, alla tassazione, in quanto produttive, con carattere di prevalenza, di rifiuti speciali non assimilabili, può essere esercitato nel ristretto ambito consentito dalla legge. Conseguentemente, i comuni possono individuare ulteriori superfici da escludere a tassazione rispetto a quelle già escluse ex lege.

 

TIPO UTENZE N. UTENZE ANNO 2016 SUPERFICIE ANNO 2016 N. UTENZE ANNO 2017 SUPERFICIE ANNO 2017 DIFFERENZA UTENZE DIFFERENZA SUPERFICIE
NON DOMESTICHE 971 198.641 732 140.670 -239 -57.971

 

Pertanto l’operazione di bonifica delle superfici da tassare ha portato ad una sostanziale diminuzione delle stesse in applicazione dell’indirizzo ministeriale.

 

A.2.Distributore di carburante

Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti è stata effettuata una puntuale verifica da parte dei tecnici del comune, circa la destinazione delle aree, in quanto non tutto può essere tassato. Sono state escluse le aree scoperte impraticabili o chiuse da visibile recinzione, pertanto non utilizzabili, nonché le aree di manovra e di transito dei veicoli e le aree sui cui sono presenti impianti di lavaggio. Sono invece tassate quelle aree scoperte delimitate dalla proiezione al suolo della pensilina, ovvero, in mancanza, una superficie pari ad un determinato numero di metri quadrati per ogni colonnina di erogazione in quanto presumibilmente atte alla produzione di rifiuti. Chiaramente la presenza di bar, uffici, rivendita di qualsiasi genere, ha implicato la relativa tassazione seguendo le specifiche categorie di appartenenza.

 

A.3.Aree destinate a parcheggio

Per quanto concerne la tassabilità delle aree scoperte destinate a parcheggio bisogna distinguere in primo luogo tra i parcheggi che costituiscono aree pertinenziali o accessorie e quelli che invece sono da considerare aree scoperte operative: i primi non sono stati oggetto di imposizione perché appunto pertinenziali a locali; le seconde sono state oggetto di tassazione, perché sono da considerarsi aree operative. Pertanto un parcheggio scoperto pertinenziale ad un’abitazione civile non sconta la Tari, cosi come il parcheggio del supermercato gratuito. Al contrario, il parcheggio a pagamento va tassato.

 

A.4. Utenze che non hanno presentato dichiarazioni

Altro caso verificatosi è quello di utenze che non hanno presentato la dovuta dichiarazione di cessazione dell’utenza ma che sono state cancellate dopo riscontro con l’Ufficio SUAP.

 

  1. Utenze domestiche

Per le utenze domestiche è dovuta alla individuazione di soggetti che non dovevano più risultare iscritti nelle liste di coloro che dovevano essere assoggettati al tributo, così come l’allineamento della banca dati tributaria dell’Ente ha permesso di bonificare tutte quelle posizioni non più rispondenti a contribuenti, quali a titolo esemplificativo i deceduti che non avevano conviventi nel nucleo familiare.

Un altro motivo di diminuzione della superficie tassabile è da riscontrarsi nei casi dei contribuenti che hanno richiesto ed ottenuto un sopralluogo dal quale è risultato una differenza di superficie rispetto a quanto precedentemente riportato nei ruoli.

TIPO UTENZE N. UTENZE ANNO 2016 SUPERFICIE ANNO 2016 N. UTENZE ANNO 2017 SUPERFICIE ANNO 2017 DIFFERENZA UTENZE DIFFERENZA SUPERFICIE
DOMESTICHE 4.431 583.613 4.273 566.077 -158 -17.536

Nel quadro complessivo, per le utenze domestiche, si è verificato che numero 1.425 utenze hanno subito una diminuzione dell’imposta da versare, numero 296 utenze hanno subito un aumento contenuto nei 20,00 Euro e numero 2.557 per importi superiori ai 20,00 Euro.

Conclusioni

Al fine di una compiuta disamina di quanto accaduto con l’adozione delle tariffe secondo i parametri di legge e secondo le effettive superfici bonificate dell’ente, preme evidenziare come un altro motivo di aumento della tariffa è ascrivibile alla corretta applicazione dei coefficienti per l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa  alle utenze. In allegato si  trasmetto no le tabelle dei coefficienti stabiliti per legge.

A titolo puramente esemplificativo si riportano di seguito le seguenti due categorie di utenze non domestiche, ossia le Banche ed istituti di credito confrontandole con i Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli. Dal confronto si evince come tali coefficienti risultano estremamente differenti:

Comuni superiori a 5.000 abitanti SUD
min – max
12 Banche ed istituti di credito 0,48 – 0,79
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria 0,85 – 1,13

 

Ciò ha comportato  una diminuzione dell’imposta da versare, calcolata sulla base dei coefficienti ministeriali,  per la categoria Banche ed istituti di credito, pari ad € 22.672,32.

Lo stesso ragionamento può essere fatto per la categoria MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO che ha subito una diminuzione dell’imposta da versare pari ad € 12.349,20.

Il tutto a discapito delle altre categorie che hanno subito degli aumenti.

E’ da evidenziare che il Comune ha già iniziato una verifica delle situazioni tributarie non coerenti per le superfici dichiarate e per l’individuazione di soggetti non iscritti negli elenchi di coloro che sono tenuti al pagamento. Ciò comporterà, a partire dall’anno d’imposta 2018, un ampliamento della base imponibile che condurrà ad una diminuzione dell’imposta.

Piedimonte Matese, 24/05/2017

 

Il Responsabile dell’area contabile

(Rag. G. Santomassimo)

About Redazione (16833 Articles)
Redazione di Casertasera.it Email: redazione@casertasera.it

1 Comment on PIEDIMONTE MATESE, QUESTIONE TARI: IL COMUNE PROVA A CHIARIRE. ECCO PERCHE’ SI E’ ARRIVATI A QUESTE CIFRE

  1. Assodato già dal primo momento che la tassa deve coprire completamente i costi di gestione dello smaltimento dei rifiuti, dal rag. Santomassimo i cittadini vogliono sapere:
    1. Quale amministrazione ha stipulato l’appalto che costa in media di più rispetto agli altri comuni.
    2. Quale amministrazione ha stabilito i criteri per il calcolo della parte variabile.
    3. Se i suddetti criteri sono stati applicati, così come erano stati già approvati, dalla Commissaria prefettizia o quest’ultima li abbia stravolti.

Rispondi

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: