RUBRICHE – SFRUTTAMENTO DEL LAVORO : ECCO COSA RISCHIA UN IMPRENDITORE
|Arturo Palomba *|Gentile dottore Palomba, le scrivo per sapere da lei quali possono essere le conseguenze per un imprenditore, ma non è nel mio caso, che concorre nella intermediazione illecita e nello sfruttamento del lavoro?
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Con la Legge 199 del 2016, dal 4 novembre, è stato introdotta una nuova fattispecie di reato (forse sarebbe meglio dire che è stata novellata), prevista e punita dall’art. 603 bis del codice penale. È stata prevista la condanna ad una pena da uno a sei anni di reclusione e una multa (congiunta) da 500 a 1.000 euro, per ciascun lavoratore reclutato, nei confronti di chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno; di chi utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione illecita, sottopone gli stessi a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Le pene sono aumentate in maniera importante (da 5 ad 8 anni di reclusione) se si utilizza violenza o minaccia. Il predetto articolo 603 bis c.p esplica in maniera chiara cosa si intende per sfruttamento. È importante evidenziare con il legislatore abbia voluto, con forza, punire chi sfrutta lo stato di bisogno dei lavoratori che, nei casi sopra indicati, si trovano ad essere considerati in una posizione di sudditanza e sottomissione.
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*Dott. Arturo Palomba Postdoctoral Research Fellow Dipartimento di Economia Università Federico II Amministratore Unico Ap Studio Stp a r.l. Via Maria SS. Assunta in Cielo, 4 81030 Cancello ed ArnoneTel/fax +39 0823.859502 cell +39 345.9370471 info@apstudiostp.it; www.apstudiostp.it facebook.com/apstudiostp Dottore Commercialista ordine di Caserta +39 3459370471 arturo.palomba@commercialisticaserta.it
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