fbpx

RUBRICA DI AGRICOLTURA – ECCO PERCHE’ E’ OBBLIGATORIO IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Gentile dr Palomba, è obbligatorio Il Documento di Valutazione dei Rischi ?

Lettera firmata

———————————————–

ll Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è un adempimento valido per tutti i paesi della Unione Europea e rappresenta la trasposizione scritta della valutazione dei rischi, resa obbligatoria per ogni datore di lavoro.Il DVR tuttavia non è solo un documento obbligatorio, ma anche un importante strumento di gestione della prevenzione dei rischi ed è l’unico strumento di tutela dal punto di vista legale, soprattutto nei casi di infortunio grave o gravissimo, denuncia di malattie professionali e attività di vigilanza a campione da parte delle autorità preposte.La validità del documento non deriva pertanto da un controllo statico, quanto dalla sua capacità di accompagnare il processo continuo di prevenzione.Il DVR deve essere costruito insieme alle persone dell’azienda – il servizio di prevenzione e protezione – in base alle loro competenze e conoscenze e con l’ausilio di un consulente esterno che ha il compito di portare l’esperienza acquisita in altre aziende del settore e garantire il costante aggiornamento legislativo.Se così interpretato, il DVR è un efficace strumento di prevenzione e base del sistema di gestione secondo le OHSAS 18001.L’Agricoltura rappresenta uno dei settori a maggior rischio per infortuni invalidanti e il primo settore per infortuni mortali. A questo va aggiunto che coloro che lavorano nel settore agricolo sono quelli con maggior rischio di contrarre malattie professionali in quanto il settore ha il primato anche per questo. La prevenzione e sicurezza sul lavoro costituiscono quindi un aspetto estremamente rilevante nella conduzione di un’azienda agricola.La particolarità dell’impresa agricola, quasi sempre di ridotte dimensioni, la presenza di lavorazioni diversificate, l’utilizzo di macchine di per sé pericolose, un contesto climatico non sempre favorevole, l’impiego di prodotti chimici ad impatto sulla salute, impongono un rafforzamento delle strategie. Risulta quindi necessario puntare sulla formazione e l’aggiornamento continuo degli operatori del settore agricolo. L’obiettivo è anche di fornire indicazioni concrete operative che aiutino a semplificare i diversi obblighi, quali la valutazione dei rischi, la sorveglianza sanitaria, la formazione dei lavoratori.Dal punto di vista normativo, all’interno del D.Lgs 81/08 vengono introdotti i concetti chiave generici per la tutela dei lavoratori agricoli, le disposizioni per i datori di lavoro, le misure preventive tecniche, procedurali ed organizzative, e l’utilizzo dei dispositivi di protezione.Fatti salvi gli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza, l’art 21 del D.Lgs 81/08 estende anche ai lavoratori autonomi, compresi i coltivatori diretti e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, due obblighi prima ricadenti solo sui datori di lavoro con dipendenti o assimilati:

  • Utilizzare macchine e attrezzature a norma.
  • Munirsi di dispositivi di protezione individuali.

Inoltre, sono stati pubblicati anche alcuni importanti decreti che riguardano in maniera significativa la sicurezza sul lavoro in agricoltura tra i quali:

  • Il D.I. del 30/11/12 impone l’obbligo di redazione del Documento di valutazione dei rischi a tutte le aziende anche con meno di 10 lavoratori, sostituendo la precedente possibilità di autocertificazione. Quindi anche l’imprenditore agricolo che si avvale dell’opera di lavoratori stagionali ed occasionali.
  • Il D.I del 27/3/2013 introduce misure semplificative rispetto agli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria, per le aziende che impiegano lavoratori stagionali per meno di 50 giornate/anno.

Le misure definite nel Testo Unico e nei successivi decreti di cui sopra, trovano quindi applicazione in diverse circolari ministeriali e soprattutto nell’emanazione di linee guida di carattere regionale, che definiscono in modo esplicito come adottare le disposizioni comunitarie a livello territoriale ed entrano nel dettaglio della prevenzione dei diversi rischi ipotizzabili.Tra questi assumono carattere di attenzione prioritaria il rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi, quello legato all’utilizzo dei mezzi agricoli, quello legato all’uso di sostanze pericolose e da contatto con agenti biologici, il rischio dovuto alla presenza di linee elettriche aeree ed alcuni aspetti riconducibili al rischio da esposizione al rumore.l Datore di lavoro ha, innanzitutto, due obblighi non delegabili, ossia: la valutazione di tutti i rischi (con conseguente redazione del Documento di Valutazione dei Rischi) e la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Nel primo caso, il Datore di lavoro, che non ottempera a tale obbligo, è sanzionato con un’ammenda che va da un minimo di 1.096 ad un massimo di 4.384 euro, se il Documento risulta incompleto. In caso di omessa redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) il Datore di lavoro rischia l’arresto da 3 a 6 mesi oppure un’ammenda da 2.500 € a 6.400 €. La mancata nomina dello RSPP, invece, comporta per il Datore di lavoro l’arresto da 3 a 6 mesi oppure un’ammenda da 2.500 € a 6.400 €.Per inadempienze relative agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei dirigenti, dei preposti nonché dei lavoratori e dei loro rappresentanti, il datore di lavoro è sanzionato con l’arresto da due a quattro mesi o con un’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro.Per quanto riguarda gli obblighi in capo sia al Datore di lavoro che al Dirigente si riportano le principali sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08:o   arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644 a 6.576 euro per mancata nomina del medico competente (nei casi previsti dalla normativa); mancata fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale (DPI); mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in occasione di importanti mutamenti organizzativi e produttivi;o   arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro nel caso in cui i lavoratori vengano adibiti a mansioni non adatte alle loro capacità professionali o alle loro condizioni di salute;o   ammenda da 2.192 a 4.384 euro per mancato invio dei lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste,o   arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822 a 4.384 euro per mancata consegna agli RLS del Documento di Valutazione dei Rischi.o   sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 € per omessa comunicazione all’INAIL degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno 1 giorno, escluso dell’evento, ai soli fini statistici e informativi;o   sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 € per omessa denuncia all’INAIL degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a 3 giorni;o   sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 € per omessa comunicazione all’INAIL dei nominativi del RLS.

_______________________________________________________________________________________________________

*Dott. Arturo Palomba Postdoctoral Research Fellow Dipartimento di Economia Università Federico II Amministratore Unico Ap Studio Stp a r.l.  Via Maria SS. Assunta in Cielo,4 81030 Cancello ed Arnone Tel/fax +39 0823.859502 cell +39 345.9370471 info@apstudiostp.it; www.apstudiostp.it facebook.com/apstudiostp Dottore Commercialista ordine di Caserta +39 3459370471 arturo.palomba@commercialisticaserta.it

 

About Redazione (18294 Articles)
Redazione di Casertasera.it Email: redazione@casertasera.it

Rispondi

Scopri di più da Casertasera.it

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continue reading