SENTENZA AL TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA V., OFFENDERE SU FACEBOOK E’ UN REATO SEMPRE PIU’ DIFFUSO MA LA CHAT HA UN VALORE LEGALE?
Santa Maria Capua Vetere. Una conversazione tramite Facebook non può avere valore di prova se la stampa viene contestata o non è autenticata da un pubblico ufficiale.
Gli illeciti commessi su Facebook hanno acquistato ormai un posto importante nell’ambito del contenzioso giudiziale. I tribunali hanno imparato a masticare il linguaggio del social network più diffuso al mondo a causa dei numerosi crimini che, tramite di esso, vengono giornalmente compiuti. Dallo stalking alla minaccia, dalla diffamazione alla violazione del diritto d’autore: sia nell’ambito del diritto civile che di quello penale è possibile trovare un’ampia gamma di controversie che ruotano intorno a Facebook. Ma, come in tutte le cause, anche quando si parla di internet è necessario procurarsi le prove delle proprie affermazioni. E queste prove non possono più essere documentali nel momento in cui si usa una tastiera e una messaggistica telematica. La chat di Facebook ha valore legale? Come può essere usata per dimostrare un illecito? Si pensi a chi ingiuria un’altra persona o a chi fa dello stalking con minacce e persecuzioni varie.
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Prima di chiarire se la chat di Facebook può avere valore legale è necessario chiarire un aspetto importante. Non esistono prove assolutamente inconfutabili: anche l’atto pubblico di un notaio può essere contestato sebbene con un procedimento complicato e difficoltoso (che va sotto il nome di «querela di falso»), il quale richiede le prove della falsità dell’atto compiuto dal pubblico ufficiale. Questo però non toglie che esistano delle prove più “forti” e altre più “deboli” per la nostra legge. Tra quelle deboli vi rientrano le cosiddette «riproduzioni meccaniche» ossia le fotografie, le fotocopie, gli screenshot (ossia le immagini delle schermate video tratte dal computer), le registrazioni fonografiche e video, ecc. Queste documentazioni possono avere valore solo se:
- non contestate dall’avversario. Ad esempio, Tizio produce in causa contro Caio la fotocopia di un documento firmato da quest’ultimo e Caio non ne contesta la veridicità; in tal caso, la copia ha valore legale. Diversamente, se Caio avesse contestato la genuinità della fotocopia quest’ultima non avrebbe avuto alcun valore e probabilmente Tizio avrebbe perso la causa. Ma attenzione: la contestazione del documento non può essere generica ma deve chiarire per quali aspetti la riproduzione meccanica non può ritenersi genuina (è il caso di chi getti il sospetto, su una foto, circa la data in cui è stata scattata);
- oppure autenticata dal pubblico ufficiale. Si pensi a Tizio che stampa una pagina di internet, la fa vedere a un notaio e questi vi appone l’attestazione che è conforme all’originale a lui mostrata a video in quel momento. Oppure è il caso di chi sporge una querela e, al computer dei carabinieri, mostra la pagina internet con cui è stato commesso il reato. I pubblici ufficiali potranno stampare l’immagine e attestarne l’identità all’originale telematico.
Dunque, a queste condizioni la chat Facebook può avere valore legale ed essere utilizzata, ad esempio, per una querela, una denuncia o chiedere un risarcimento del danno contro chi, in messaggistica privata, abbia commesso un illecito.
Ci si potrebbe chiedere se il tribunale, nel tentativo di ricostruire il contenuto di una chat su Facebook, possa ordinare, all’altra parte in causa, di mostrare tutte le proprie conversazioni e la messaggistica privata. Secondo una sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quest’ordine sarebbe illegittimo [1]. Chat, conversazioni e messaggi privati sul social network sono coperti da privacy e neanche il giudice civile potrebbe violare questo segreto.
Nell’ambito di un processo penale, se è necessario accertare l’esisteza di un reato, qualche tribunale ritiene che si possa procedere ad ispezioni [2], ma solo in casi davvero eccezionali e solo se indispensabili ai fini del decidere. In ogni caso, tali attività non potrebbero violare segreti tutelati dalla legge come, appunto, quello della corrispondenza (tale è, infatti, la chat privata).
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