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CAIAZZO, NEW GOLDEN MARKET – IPERVOLTURNO, UNA STORIA INFINITA: ORA ARRIVA LA DIFFIDA AL COMUNE

Caiazzo. Continua senza sosta il braccio di ferro a colpi di carta bollata fra la “Ipervolturno” che è l’azienda titolare del Decò di Caiazzo, attualmente chiuso per motivi giudiziari, con danni incalcolabili e il ricorrente, la “New Golden Market Srl” di Caiazzo, anche concorrente commerciale ovviamente, in merito ad un possibile condono da parte del comune di Caiazzo dopo il ricorso al Tar prima e al Consiglio di Stato dopo, che costringeva il Decò alla chiusura. Infine, è di questi ultimi giorni, la diffida (che vi rimettiamo in allegato),  da parte della titolare di New Golden Maket all’amministrazione comunale, proprio in merito al possibile condono che verrebbe concesso alla Ipervolturno. Infatti, la Golden Market chiede  all’Amministrazione, per il tramite degli Organi competenti, affinchè provveda…” al rigetto della istanza di condono – si legge-   e proceda nell’iter procedurale di repressione dell’abuso in parola che non potrebbe ricevere sospensione dalla mera presentazione di una istanza palesemente inammissibile”.In mancanza sarò costretto mio malgrado ad agire nelle competenti Sedi giudiziarie

ECCO LA DIFFIDA

Caiazzo, 17.7.2018

AL SINDACO DEL COMUNE DI CAIAZZO (Ce)

Al RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COM.LE (c/o il Comune di Caiazzo)

Al COMANDO VV.UU. (c/o il Comune di Caiazzo)

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI

SANTA MARIA CAPUA VETERE per il tramite del Comando C.C. di Caiazzo

AI CONSIGLIERI DI MINORANZA presso il comune di Caiazzo (Ce)

OGGETTO: Fazzone Lauretta richiesta di condono edilizio prot. n. 6374 del 6.7.2018/ sentenza Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 255 del 17.1.2018.  Atto stragiudiziale di diffida

La sottoscritta Parisi Concetta (C.F. PRSCCT74A59B963L), nata a Caserta il 19.1.1974, n. q. di socio ed amministratice legale rapp.te della società New Golden Market srl con sede in Caiazzo alla Via Caduti sul Lavoro n. 42, ass.ta ai fini del presente atto dall’avv. Maurizio Ricciardi Federico

Premesso che

la società New Golden Market s.r.l., opera nel settore della vendita al dettaglio per concentrazione, (settore merceologico misto, alimentare e non alimentare), in forza di autorizzazione commerciale n° 1 del 16/8/2001, volturata il 14/3/2003 prot. n.2814.

Con autorizzazione n° 1 del 26/5/2011, il Comune di Caiazzo autorizzava la società Iper Volturno srl ad aprire un esercizio commerciale (media struttura di vendita), in una zona praticamente attigua a quella in cui opera la New Golden Market srl.

Il deducente, immediatamente, contestava la legittimità dei titoli edilizi, commerciali e sanitari, rilasciati dal Comune di Caiazzo, poiché l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, veniva rilasciata relativamente ad un immobile non avente vocazione commerciale, peraltro, in area secondo il p.d.f. del Comune di Caiazzo, con destinazione agricola.

Dopo un lungo e faticoso iter giudiziario, l’On.le Consiglio di Stato, (Sez. IV, decisione n. 255 del 17.1.2018) riformando la sentenza dell’Ecc.mo T.A.R. Campania (che, di fatto, aveva ritenuto irricevibile il ricorso in quanto tardivo), riteneva fondate le nostre doglianze ed annullava l’autorizzazione commerciale n. 1 del 26 maggio 2011 (prot. n. 6078), a firma del responsabile dell’Area 5 del comune di Caiazzo, rilasciata alla Iper Volturno srl; in una ad ogni altro atto, provvedimento e/o presupposta determinazione impugnata, ivi compresa: 1) la concessione edilizia n. 2/9 del 23.8.1979 nonché -se ed in quanto esistente- della autorizzazione commerciale ad espletare l’attività di vendita di autovetture presso l’immobile; 2) la delibera C.C. n. 253 del 22.9.1980;  3) la concessione edilizia n.1/118 del 5.2.1982; 4) la relazione dell’Ufficio Tecnico del 23.5.1983; 5)  l’atto sindacale n. 1/175 del 24.5.1983; 6) il permesso a costruire n. 33 del 8.6.2007, unitamente al parere favorevole del responsabile del Servizio del 24.5.2007; 7) la determinazione integrativa n.110 del 13.12.2007; 8) il permesso a costruire per variante in c.o. n. 100 del 14.12.2009, unitamente al parere favorevole del responsabile del Servizio del 3.12.2009; 9) il permesso a costruire n.58 del 2.8.2010, unitamente al parere favorevole del responsabile del Servizio del 9.7.2010;10) la delibera comunale n.24 del 12.6.2001; 11) la delibera com.le n. 32 del 30.7.2001; 12) la delibera com.le n. 52 del 28.12.2001; 13) l’attestato di avvenuta registrazione di DIA, ASL di Caserta prot. com.le n. 2927 del 10.3.2011; 14) il parere legale acquisito al protocollo com.le con il nr. 5823 del 19.5.2011 (ove e per quanto occorra); 15) la nota prot. n.6064 del 25.5.2011; 16) la relazione prot. n. 6065 del 25.5.2011, a firma del responsabile del procedimento (Gaetano Chicherchia); 17) la nota di riscontro prot. n.6069 del 26.5.2011; 18) di tutti i certificati di agibilità rilasciati per l’immobile in questione, (all. n° 1).

Per effetto di tale pronuncia, la Iper Volturno, quindi, veniva privata dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività commerciale, anche perché rilasciata relativamente ad un immobile completamente “abusivo”, peraltro, privo di tutti i certificati di agibilità (parimenti annullati).

In forza di tale decisum immediatamente esecutivo, la scrivente inoltrava formale diffida all’Amm.ne comunale unitamente alla sentenza firmata digitalmente affinché, mediante l’intervento degli Organi competenti, venisse garantita la vigilanza sulla immediata cessazione dell’attività commerciale esercitata in virtù dell’annullata autorizzazione commerciale n.1 del 26.5.2011 ed, al contempo, venissero adottate le connesse misure restrittive in termini di demolizione ex art. 31, D.P.R. n. 380/01 dello stabile ospitante l’attività economica acclarato dai Giudici come interamente abusivo.

Otto giorni dopo la diffida il Comune di Caiazzo avviava distinti procedimenti amministrativi finalizzati l’uno (prot. n. 840 del 26.1.2018 a firma del Responsabile dello Sportello SUAP Renzo Mastroianni) all’annullamento dell’Autorizzazione commerciale n. 1 del 26/5/2011 – Iper Volturno srl. Via S.p. 330 n. 19” e l’altro (prot. n. 834 del 26.1.2018, a mezzo del Dirigente del Settore Politiche del Territorio Geom. Giuseppe Grasso  per l’annullamento della C.e. n. 2/9 dei cinque titoli edilizi susseguitisi nel corso degli anni.

Seguiva, per quanto d’interesse in questa sede, l’adozione di due distinte Ordinanze di demolizione, segnatamente la n. 12 del 12.3.2018 (notificata alla comodataria/locatrice dello stabile Iper Volturno srl) e la n.18 del 27.3.2018 (notificata alla sig.ra Fazzone Lauretta proprietaria dell’immobile).

Considerato che

Avverso la prima Ordinanza n. 12 cit. la società  Iper Volturno proponeva ricorso innanzi al TAR Campania-Napoli (rgn. 1967/2018).Analoga impugnativa TAR veniva promossa dalla sig. Lauretta Fazzone contro l’ordinanza n. 18 cit. (rgn. 2309/2018).L’efficacia di entrambe i provvedimenti di demolizione, sebbene impugnati  non risulta sospesa dal Giudice amm.vo. In virtù dello spirare del termine ultimo (90 gg.) assegnato ad ognuno (proprietario e comodatario/locatore) per la demolizione del manufatto si è formato l’effetto acquisito automatico del bene al patrimonio comunale.

-con istanza prot. n. 6184 del 2.7.2018, la scrivente diffidava l’Amm.ne e per essa gli organi competenti ad adottare gli atti conseguenziali, in primis l’accertamento della inottemperanza all’ordine di demolizione;

-con successiva diffida prot. n. 6595 del 16.7.2018 la deducente diffidava l’Amm.ne a reprimere, altresì, i manufatti (consistenti in un soppalco ed una ulteriore superficie) privi di titoli edilizi realizzati all’interno dei locali adibiti a vendita e residenza del sig. E. Barbiero (legale rapp.te della Iper Volturno srl- locataria dell’immobile in questione).

-seguiva a tale iniziativa l’accertamento della inottemperanza da parte del Comando VV.UU. del comune di Caiazzo;

-in data 6.7.2018 veniva protocollata agli atti dell’ente la richiesta di condono edilizio prot. n. 6374 del 6.7.2018, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, co.2 L. n. 47/1985;

-con esposto-querela del 16.7.2018, la vicenda veniva attenzionata anche agli Organi della Magistratura penale

Rilevato che

-la norma di cui all’art. 35, co.2, L. n. 47/1985 non risulta invocabile atteso che, con Circolare n. 3357/25 del 30.7.1985 il Ministero dei LL.PP. chiariva che: “[…] La legge prevede due ipotesi particolari, nelle quali è consentito presentare la domanda entro termini diversi da quello generale. La prima ipotesi considera la eventualità che il titolo a costruire – relativamente  ad opere ultimate entro il 1o ottobre 1983 – venga annullata ovvero dichiarato decaduto o inefficace dopo l’entrata in vigore della legge n.47 del 1985. In tal caso è assegnato all’interessato un termine di 120 giorni, a partire dalla data di notifica del provvedimento per presentare la domanda. A questo riguardo deve farsi presente che l’art. 31 stabilisce che possono chiedere la concessione in sanatoria coloro “nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa”. Il termine di cui all’art.35 riguarda, pertanto, i procedimenti di annullamento o di dichiarazione di decadenza o di inefficacia iniziati prima dell’entrata in vigore della legge n.47 del 1985; non quelli eventualmente instaurati, anche entro il 30 novembre 1985, avverso provvedimenti comunali o regionali di annullamento o di declaratoria di decadenza, emessi dagli organi competenti […]” (cfr. Punto 9, pag. 22).

-vale a dire, per i contenziosi (ovvero i procedimenti amm.vi) aperti ancor prima della entrata in vigore della legge n. 47/1985, il legislatore si è preoccupato di garantire una posizione di favor riservando la possibilità di avanzare richiesta di condono al termine di conclusione del giudizio e/o del procedimento amm.vo;

-tant’è che, in virtù della possibilità di cui all’art. 35, co.2 cit., non trovava applicazione la sospensione ex art. 44 L. n. 47/1985 (cfr. in tal senso, la decisione del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 456 del 19.10.1985 Rel. Paleologo);

-nella specie, invece, il contenzioso che ha condotto all’annullamento dei titoli edilizi tutti è stato instaurato innanzi al T.A.R. nell’anno 2011, con l’ovvio rilievo che l’istanza protocollata agli atti dell’Ente risulta palesemente inammissibile;

-diversamente, per il solo comune di Caiazzo, verrebbero riaperti i termini del condono (?!);

-peraltro, nella stessa istanza vengono contemplate una serie di opere riconducibili a titoli edilizi rilasciati in ogni caso negli anni 2007 (n.33); 2009 (n. 110) e 2010 (n. 58) quindi interventi realizzati ben oltre 1983.

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato

Si chiede che

l’Amm.ne, per il tramite degli Organi competenti, provveda al rigetto della istanza di condono innanzi rubricata e proceda nell’iter procedurale di repressione dell’abuso in parola che non potrebbe ricevere sospensione dalla mera presentazione di una istanza palesemente inammissibile.

In mancanza sarò costretto mio malgrado ad agire nelle competenti Sedi giudiziarie.

Parisi Concetta

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1 Comment on CAIAZZO, NEW GOLDEN MARKET – IPERVOLTURNO, UNA STORIA INFINITA: ORA ARRIVA LA DIFFIDA AL COMUNE

  1. Non capisco tutto questo accanimento nei confronti della Ipervolturno. Il mondo è bello perchè ci si confronta. La Golden Market forse non regge la concorrenza? È sicuramente così! A Caiazzo tutti fanno il tifo per la Decò e non vedono l’ora che riapra.

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