RIBRICHE- IL RAPPORTO TRA L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO E L’INIZIO DI NUOVA CONVIVENZA
sono un uomo separato che puntualmente corrisponde l’assegno di mantenimento alla sua ex moglie, la quale da mesi, ormai, ha intrapreso una nuova convivenza. A tal punto mi chiedo se io debba continuare a versare l’assegno nonostante la stabile convivenza in corso oppure se ci sia qualcosa che io possa fare a tal proposito. La ringrazio.
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di Chiara Valeria Schäfli * |Come noto, la separazione dei coniugi determina la sospensione dei doveri personali (fedeltà, convivenza e collaborazione) mentre non travolge i doveri materiali. In particolare, con la sentenza di separazione può essere disposto l’obbligo di versare a favore dell’altro coniuge un contributo economico mensile. L’assegno di mantenimento, per l’appunto, rappresenta lo strumento che, ritrovando il proprio fondamento nel dovere di solidarietà materiale e morale posto dalla legge a carico di entrambi i coniugi, persegue una finalità prettamente assistenziale posta a tutela di chi, tra gli stessi coniugi, non disponendo di redditi propri, non è in grado di provvedere da sé alle proprie esigenze.
Ciò posto, vale la pena chiedersi cosa possa accadere allorquando a variare sono proprio le circostanze che, all’atto della separazione, determinano il riconoscimento di un tal contributo economico. Ebbene, l’assegno di mantenimento, di certo, non può definirsi come una misura immutabile negli anni, ed infatti, non solo lo stesso può essere revisionato ma addirittura revocato. A tal uopo non può trascurarsi l’ipotesi della costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte del coniuge avente diritto a percepire l’assegno de quo.
In particolare, in quest’ultimo caso ad assumere rilievo è l’inizio di una nuova convivenza da parte del coniuge avente diritto all’assegno di mantenimento. Una nuova relazione che, però, affinché possa ritenersi pregante in tal senso deve configurarsi come un rapporto stabile e duraturo. Ciò in quanto, preso atto che l’assegno di mantenimento è dovuto a condizione che il coniuge richiedente non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto prima della rottura coniugale, “lo stesso assegno può essere negato o eliminato se il coniuge debitore fornisca la prova che l’altro coniuge abbia instaurato una convivenza more uxorio con una altra persona che assuma i caratteri della continuatività ed effettiva progettualità di vita, presumendosi in tal caso che le disponibilità economiche di ciascun convivente siano messe in comune nell’interesse del nuovo nucleo familiare” (Cass. n. 16982/2018). In altre parole, affinchè possa procedersi in tal direzione è necessario dar prova che, a seguito del nuovo rapporto, ci sia stata una variazione in melius delle condizioni economiche del coniuge originariamente beneficiario della misura contributiva tale da far venir meno la stessa ragione giustificativa di quest’ultima.
In ogni caso, la Cassazione è ferma nel riconoscere la facoltà del coniuge avente diritto all’assegno di provare che la convivenza instaurata non influisca positivamente sulle proprie condizioni patrimoniali, “restando i suoi redditi complessivamente “inadeguati” a fargli conservare il tenore di vita coniugale”.
*Chiara Valeria Schafli Avvocato, laureata a pieni voti in Giurisprudenza presso la “Luiss Guido Carli” con una tesi in Diritto Privato, titolata “La donazione indiretta e l’azione di riduzione”. Collabora da anni con diversi studi legali, da sempre prediligendo il ramo civilistico del diritto ed affrontando con grande passione sopratutto le tematiche connesse al diritto di famiglia ed alla tutela dei minori nonchè gli aspetti inerenti la contrattualistica nazionale ed internazionale.
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