PIEDIMONTE MATESE, SINGOLARE PROCESSO, L’INPS FA CAUSA AL MORTO CHE ALLA FINE VINCE
Piedimonte Matese. Con ricorso depositato il 26 settembre 2016, l’INPS sede di Caserta ha proposto appello avverso una sentenza , resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere , in funzione di giudice del lavoro, con la quale era stato dichiarato il non pagamento delle somme richieste (contributi), oggetto di opposizione da parte di un noto artigiano di Piedimonte Matese. L’appellante, dopo avere rilevato alcune sue presunte ragioni, chiedeva la riforma del giudizio di prime cure. All’udienza del 15 marzo 2019, il giudizio veniva interrotto, stante il decesso dell’artigiano dichiarato dal suo difensore di primo grado (un avvocato matesino) , il quale eccepiva, con la memoria depositata in udienza l’inammissibilità e/o improcedibilità dell’appello proposto dall’INPS alla Corte di Appello di Napoli, in quanto diretto nei confronti persona deceduta .
L’INPS ha però continuato la sua battaglia giudiziaria, non contento di ciò, ha riassunto, la causa entro i tre mesi previsti dal codice civile l’appello agli eredi, pur essendo a conoscenza della morte dell’artigiano, in quanto la vedova dell’uomo, aveva sempre percepito dall’INPS, fin dalla scomparsa del marito, l’assegno di reversibilità. La Corte di Appello adita, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto, essendo l’eccezione preliminare sollevata dalle eredi dell’artigiano condivisibile motivando che risulta invero che l’artigiano era deceduto il 21 settembre 2016, ossia in data anteriore alla proposizione del ricorso in appello da parte dell’INPS ,depositato in data 26 settembre 2016; pertanto il processo andava instaurato nei confronti degli eredi, mentre l’appello fu proposto e notificato alla parte deceduta e notificato alla stessa, presso il domicilio del procuratore di primo grado”, violando gli art.303,328 e 330 del codice di procedura civile e andando anche contro le Sentenze della Cassazione. Appare evidente nel caso di specie, un errore di chi ha curato la controversia. Sicuramente un avvocato di un privato cittadino, all’inverso, avrebbe ricevuto una richiesta di risarcimento del danno per colpa professionale. Ma purtroppo il contribuente ed in questo caso le eredi dell’artigiano defunto, hanno dovuto difendersi nominando un avvocato affrontando delle spese che alla fine potevano essere evitate, in quanto l’INPS poteva semplicemente non riassumere la causa alle eredi ed ammettere il proprio” errore”. Si parla in questi giorni della riforma del processo civile, ma come diceva un noto giornalista, “la domanda nasce spontanea”. Chissà se verrà introdotta una norma che prevede la notifica fatta nel cimitero? Al legislatore l’ardua sentenza.
Rispondi