S.POTITO SANNITICO, COVID-19: L’ASSESSORE ISABELLA NAVARRA FA UN DECALOGO : “VI AIUTO IO A CAPIRE I DIVIETI E COSA SI PUO’ FARE”
San Potito Sannitico. Ottima l’idea dell’Assessore comunale Isabella Navarra (nella foto) di S. Potito Sannitico che, nella bolgia e nella confusione piu’ totale di norme e decreti anticovid, ha voluto spiegare in pillole, cosa si puo fare e cosa è vietato ai suoi concittadini, attenta come sempre, alle dinamiche del suo comune . Noi, ritenendo il lavoro dell’assessore un’ ottima idea e soprattutto buona per tutti e non solo per i cittadini di San Potito, abbiamo deciso di pubblicarla per capirci di piu anche noi. Una sorta di decalogo al tempo del covid 19 che ci aiuterà a non incorrere in sanzioni e ci guiderà per i prossimi giorni.
“Ho semplicemente preparato per gli amici del mio comune e quelli campani –ha detto l’assessore Isabella Navarra – una sintesi dei comportamenti da tenere a partite da domani 4 al 10 maggio ( perché le ordinanze regionali hanno a differenza del dpcm nazionale questa scadenza).
-Valido per tutta la Campania, ovviamente?
“Certamente si – spiega- e sottolineo che quanto riportato di seguito è valido per la Campania in quanto ho integrato le prescrizioni del dpcm 26 aprile con quelle dei decreti regionali n 41 e 42 che vanno ad introdurre ulteriori restrizioni. Ho aggiunto anche chiarimenti resi disponibili da ministero dell’Interno mediante i FAQ e sfrutterò dei prospetti messi a disposizione dall’ avv. Camaggi. Ho fatto un riassunto dei soli completamenti che riguardano i cittadini mentre per le indicazioni relative ad esercizi commerciali ed arie tecniche ho evitato per non confondervi le idee. Spero di non aver omesso nulla nel caso, aiutatemi ad integrare e comunque fanno fede i testi originali citati io provo solo a semplificare un po’ perché capisco che solo il dpcm è composto da 72 pagine e qualcuno ha difficoltà ad integrarlo con quelli regionali. Ho fatto del mio meglio per riassumere Vediamo insieme almeno le novità principali”.
Obbligo dell’ uso della mascherina
- Nei luoghi chiusi accessibili al pubblico,
- Nei mezzi di trasporto
- comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza (1metro, 2 metri per l’attività sportiva)
- In Campania è fatto obbligo dell uso dei dispositivi di protezione individuale (mascherina) in aree pubbliche ed aperte al pubblico.
(Non sono soggetti all’obbligo i bambini al disotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggettiche interagiscono con i predetti).
Visite ai congiunti
Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti SOLO ALL’INTERNO DELLA REGIONE DI RESIDENZA, DOMICILIO O ABITAZIONE O DI QUELLA IN CUI CI SI TROVA questi come l’attività motoria rientrano tra gli spostamenti giustificati per necessità.
E’ comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri
devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie.L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” ricomprende: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).
Attività all’aria aperta
- E’ consentito svolgere attivita’ motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina (dispositivo di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto legge n.18/2020), in forma individuale, ovvero con accompagnatore, per i minori e le persone non autosufficienti, comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona- salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di minori o di persone non autosufficienti.
- Nella fascia oraria dalle ore 6,00 alle ore 8,30, è consentito, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, svolgere attività sportiva – ivi compresa corsa, footing o jogging- nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni statali, in forma tassativamente individuale, senza obbligo di indossare la mascherina, ma con obbligo di portarla con sé e di indossarla nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone.
Spostamenti tra regioni
- E’ fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una Regione diversa da quella in cui si trovano salvo che per ragioni di salute e di lavoro di assoluta urgenza; Lo spostamento tra Regioni è ammesso, tuttavia, quando necessario per fare rientro alla propria residenza, al proprio domicilio o alla propria abitazione.
- Tutti i soggetti che fanno rientro in Regione Campania da altre regioni d’ Italia o dall’ estero è fatto obbligo (salvo che lo spostamento sia avvenuto per comprovate esigenze lavorative o di salute) di:
– notiziare del proprio arrivo al dipartimento di prevenzione del Asl competente e medico di base;
– permanenza domiciliare per 14 giorni e divieto dei contatti sociali;
– divieto di spostamento e viaggi;
– rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
– in caso di sintomi avvertire il dipartimento di prevenzione dell Asl competente e medico di base.
Divieti
(Oltre al divieto di spostarsi fuori regione se non per motivi di lavoro salute o rientro al domicilio), Vietata l’organizzazione di feste pubbliche e private anche nelle abitazioni private
– E’ VIETATA OGNI FORMA DI ASSEMBRAMENTO DI PERSONE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO
- In qualsiasi giorno della settimana è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza, salvo che per ragioni di necessità o lavoro.È comunque necessario giustificare ogni spostamento mediante autocertificazione nella quale sono da intendersi come necessità le visite ai congiunti e il rientro al domicilio.
Modalità acquisto cibo d asporto
Si è decisa la riapertura all’attività dell’asporto sulla base di queste norme:
1) Il servizio viene svolto sulla base di prenotazioni telefoniche o online;
2) il banco vendita sarà posto all’ingresso dell’esercizio commerciale;
3) i gestori sono responsabili del distanziamento sociale e anche di quello di eventuali riders per il delivery;
4) è assolutamente obbligatorio l’uso da parte del personale di mascherine e guanti;
5) il mancato rispetto delle norme comporterà la chiusura per una settimana del locale.
Sanzioni
Per chi si sposta dalla propria abitazione in mancanza di un valido motivo (necessità, lavoro, salute) nonché per gli esercenti attività commerciali, imprenditoriali interessati dalla temporanea chiusura dell’attività o dall’organizzazione della stessa in modo da evitare assembramenti che trasgrediscano a tali prescrizioni è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 400 euro a 3.000 euro.
L’utilizzo di un veicolo per commettere le violazioni, comporta l’aumento fino ad un terzo della sanzione irrogabile ( che nel massimo giunge così a 4.000 euro). Il mancato rispetto delle misure di contrasto, dettate dal decreto legge 19/2020 da parte di esercenti attività commerciali e imprenditoriali interessate dai divieti ivi stabiliti, viene punito con la sanzione amministrativa.
Mancato rispetto della quarantena art. 260 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie.E’ punito con l’arresto da 3 a 18 mesi e con il pagamento di un’ammenda da 500 a 5.000 euro
Dichiarazioni mendaci rese alle forze di polizia durante l’attività di controllo, così come di dichiarazioni rese più in generale al Pubblico Ufficiale per attestare identità, stati o qualità personali (dichiarazioni relative alle proprie generalità, alla propria attività lavorativa, al proprio stato di famiglia) è punito con la reclusione da 1 a 6 anni (art. 495 c.p.)
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Quanto descritto è da intendersi come linee guida. Fanno fede testi ufficiali e prestate attenzione agli eventuali aggiornamenti.
QUESTE PRESCRIZIONI SONO VALIDE, SALVO ORDINANZE COMUNALI, CHE POSSONO AGGIUNGERE LIMITAZIONI DI COMPETENZA DEMANDATE AI COMUNI.
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