OSPEDALE DI PIEDIMONTE, NON SARANNO PIU’ RETROCESSI ALCUNI REPARTI, LO DICE IL TAR CAMPANIA
Piedimonte Matese. Accolto il ricorso al Tar. Non saranno più retrocesse le Unità operative complesse di chirurgia, ortopedia e rianimazione del Presidio Ospedaliero di Piedimonte Matese delle quali si era a lungo discusso fino poi al ricorso al Tar della Campania da parte del Comune di Piedimonte Matese. Ecco la sentenza.
- / REG.PROV.COLL. N. 01074/2019 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1074 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Comune di Piedimonte Matese (Caserta), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Renato Labriola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
– Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
– Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro sanitario per la Regione Campania (di seguito: Commissario ad acta),
– Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11 e con recapito digitale come da PEC da Registri di giustizia;
– Regione Campania, in persona del Presidente della giunta, legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
– Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giulio Colaiori, con recapito digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
– Presidio Ospedaliero di Sessa Aurunca, in persona del legale rappresentante pro tempore,
– Presidio Ospedaliero di Marcianise, in persona del legale rappresentante pro tempore,
non costituiti in giudizio;per l’annullamento,
Riguardo al ricorso introduttivo ed ai due ricorsi per motivi aggiunti:
1) Del Decreto del Commissario ad Acta (DCA) n. 103 del 28 dicembre 2018, pubblicato il 14 gennaio 2019 sul BURC n. 2 della Regione Campania, di attuazione della Deliberazione Consiglio dei Ministri 10 luglio 2017, avente ad oggetto il “Piano Regionale di programmazione della rete ospedaliera ai sensi del
D.M. 70/2015 – Aggiornamento di dicembre 2018” nelle parti in cui:
- a) non qualifica il Presidio di Piedimonte Matese come Dipartimento d’emergenza ed accettazione (DEA) di I° livello;
- b) declassa le UOC (unità operative complesse) di ortopedia, chirurgia generale, anestesia e rianimazione a USD (Unità semplici dipartimentali) del Presidio di Piedimonte Matese;
- c) prevede l’azzeramento dei posti letto dell’UOC di anestesia e rianimazione del Presidio di Piedimonte Matese;
- d) a seguito del parere negativo pronunciato dal Comitato nazionale Percorso Nascita, relativo alla richiesta di deroga, ripropone l’istruttoria richiedendone una rivalutazione con riguardo al punto nascita del Presidio ospedaliero di Piedimonte Matese;
2) Delle note del 19 novembre 2018, del 30 novembre 2018 e del 10 dicembre 2018 trasmesse al Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato Permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, finalizzate all’allineamento della programmazione regionale ai parametri del Decreto ministeriale n. 70 del 2015;
3) Del parere favorevole del Tavolo tecnico per la verifica dell’attuazione del Decreto ministeriale n. 70 del 2015 espresso in merito all’ultima versione del “Piano regionale di programmazione della rete ospedaliera”, fatte salve le prescrizioni, riportate nel verbale della riunione del tavolo di verifica del 17 dicembre 2017, volte al completo allineamento ai parametri previsti dal menzionato
D.M. 70 del 2015;
4) Del documento tecnico, denominato “Piano regionale di programmazione della rete ospedaliera” ai sensi del menzionato Decreto ministeriale 70 del 2015 – Aggiornamento al dicembre 2018” allegato al decreto del Commissario ad Acta (Deliberazione Consiglio dei Ministri 10 luglio 2017) n. 103 del 28 dicembre 2018, pubblicato il 14 gennaio 2019 sul BURC n. 2, elaborato dai competenti uffici della Direzione Generale per la Tutela della Salute il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, all’esito della istruttoria volta all’adeguamento del Piano alle prescrizioni sopra impugnate al punto 2) e 3).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario ad Acta e dell’ASL di Caserta;
Visti l’ordinanza presidenziale n. 562 del 18 aprile 2019 ed i relativi adempimenti; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Gianmario Palliggiano nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2021, svoltasi con modalità telematica ai sensi dell’art. 25 del D.L. n.137/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 176/2020 e del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con l’odierno ricorso, notificato e depositato il 15 marzo 2019, il Comune di Piedimonte Matese – nella qualità di ente capofila dei seguenti altri comuni, tutti situati nell’area geografica denominata “Alto Casertano”: Alife, Baia e Latina, Castel Campagnano, Ciorlano, Fontegreca Gioia Sannitica, Letino, Prata Sannita, Pratella, Roccaromana, Vairano Patenora, Raviscanina, San Gregorio Matese, San Potito Sannitico, Sant’Angelo di Alife – ha impugnato, per l’annullamento, previa richiesta di sospensione cautelare, il DCA n. 103 del 2018 contenente il Piano Regionale di programmazione della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 70/2015, Aggiornamento di dicembre 2018, nonché gli atti a questo collegati, allo scopo di evitare la declassazione e la conseguente perdita dei livelli minimi di assistenza del Presidio ospedaliero di Piedimonte Matese.
2.- In sintesi, l’amministrazione comunale col ricorso introduttivo ha formulato le seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 dell’allegato 1 del D.M. n. 70 del 2015; violazione dell’art. 15, comma 13, lett. c), D.L. 95 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 135 del 2012.
Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, arbitrarietà e perplessità; insufficiente e carente istruttoria; violazione del principio di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.
Nell’aggiornare, al dicembre 2018, il Piano regionale di programmazione della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 70/2015, il Commissario ad acta avrebbe fortemente penalizzato la struttura ospedaliera di Piedimonte Matese declassando a USD due UOC (ortopedia e chirurgia generale) ed azzerando i posti letto dell’UOC di anestesia e rianimazione, reparto di avanguardia, del tutto ignorando le penalizzanti ricadute sull’intera comunità montana.
2) Violazione sotto altro profilo delle norme indicate al punto 1); eccesso di potere per manifesta illogicità, contraddittorietà, arbitrarietà e perplessità, palese insufficiente e carente istruttoria. Violazione del principio di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa di cui all’art. 1 L. n. 241/1990 e dall’art. 97 Cost.; violazione del diritto alla salute di cui all’art. 32, comma 1, Cost. Ulteriore criticità si paleserebbe con riferimento al punto nascita, in presenza del sostanziale diniego ministeriale contenuto nei provvedimenti impugnati.
La proposta regionale di deroga al piano ospedaliero, sfociata nei provvedimenti impugnati, sarebbe stata concepita senza che l’ASL di Caserta avesse rappresentato alla Regione il raggiungimento di obiettivi (implementazione di organico e lavori) segnalati quali aspetti critici nel 2017 e resi come impegni certificati dal Direttore Generale dell’ASL di Caserta nel 2017, a supporto delle check list del 2017. Carente ed erronea istruttoria si individuerebbe anche nell’inesattezza relativa alle caratteristiche orografiche poste a base dei provvedimenti impugnati, le quali sarebbero riportate in maniera inesatta e non aderente alla realtà, con totale assenza della descrizione topografica del territorio, in modo che la Commissione Regionale e quella Ministeriale fossero in grado di valutarne esattamente le criticità.
3.- Si è costituito in giudizio il Commissario ad acta con memoria formale ed allegazione di documenti, entrambi depositati il 2 aprile 2019.
Resiste in giudizio l’ASL di Caserta e, con memoria depositata il 15 aprile 2019, argomenta per la legittimità delle deliberazioni impugnate, assunte in attuazione del Piano regionale di programmazione della rete ospedaliera, ai sensi del D. M. 70 del 2015 nonché dei conseguenti atti adottati.
Alla camera di consiglio del 17 aprile 2020, parte ricorrente ha rinunciato alla richiesta di misure cautelari, insistendo tuttavia sull’istanza istruttoria – ai sensi dell’art. 65, comma 3, c.p.a. – per il deposito in giudizio delle impugnate note del 19 e 30 novembre 2018, del 10 dicembre 2018, del parere favorevole del Tavole tecnico per la verifica dell’attuazione del D.M. 70 del 2015 nonché del “Piano regionale di Programmazione della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 70/2015 – Aggiornamento di dicembre 2018”.
Ha fatto dunque seguito l’ordinanza presidenziale n. 562 del 18 aprile 2019, con la quale la Sezione ha chiesto alla Regione Campania ed al Commissario ad acta, il deposito dei documenti richiesti.
Il Commissario ad acta ha adempiuto con deposito di documentazione nelle date del 15, 16 e 17 maggio 2019.
4.- A seguito degli adempimenti istruttori, il Comune di Piedimonte Matese ha proposto ricorso per motivi aggiunti, notificato il 6 luglio 2019 e depositato il successivo 8, col quale, nell’impugnare gli stessi provvedimenti già oggetto del ricorso introduttivo, ha riproposto e puntualizzato le censure già formulate col secondo ricorso introduttivo.
Alla camera di consiglio dell’11 settembre 2019, il Comune ricorrente ha nuovamente rinunciato all’istanza di misure cautelari.
Ha quindi proposto secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 12 settembre 2019, col quale ha impugnato la deliberazione del Direttore Generale dell’ASL Caserta n. 1019 del 4 agosto 2020 avente ad oggetto la: “Presa d’atto dell’idea progettuale regionale: Riorganizzazione assetto aziendale della rete ospedaliera. P.O. Piedimonte Matese – DEA I livello”.
Ad avviso del Comune, la deliberazione dell’ASL sarebbe contraddittoria rispetto al decreto del Commissario ad Acta n. 103/2018, confermando quanto già rilevato nel ricorso introduttivo e nei primi motivi aggiunti. Ed invero, nella motivazione della menzionata deliberazione si chiarisce che: “atteso … che il territorio di Piedimonte Matese presenta notevoli criticità di mobilità sia a causa della vastità che della specifica orografia e, pertanto, risulta indispensabile un potenziamento dell’attività ospedaliera con trasformazione da P.O. di base a DEA (Dipartimento d’emergenza e accettazione) di I livello in considerazione che alcune caratteristiche sono già presenti sia come attività di ricovero (Pediatria, Ostetricia e Ginecologia, Cardiologia con UTC, Pneumologia, Emodialisi, Oncologia) che come servizi (TAC, Ecografia, Farmacia) mentre altre previste dal DEA di I livello sono facilmente attivabili come AFO (Area Funzionale Omogenea) Chirurgica (Oftalmologia, Otorinolaringoiatria e Urologia). Tale scelta serve anche a contrastare i fenomeni di mobilità passiva verso il Molise”.
Queste indicazioni metterebbero in ancora più evidente risalto l’illogicità, l’arbitrarietà, la contraddittorietà e la perplessità delle decisioni assunte dal Commissario ad acta, rilievi già stigmatizzati col ricorso introduttivo riguardo alle oggettive difficoltà territoriali in cui versa il Comune di Piedimonte Matese.
5.- La causa è stata inserita nel ruolo dell’udienza pubblica del 13 gennaio 2021, svoltasi con modalità telematiche, ai sensi dell’art. 25 D.L. 137/2020, come convertito dalla L. 176/2020 e dal DPCS del 28 dicembre 2020, per essere quindi trattenuta per la decisione.
6.- Ad avviso del comune ricorrente, il provvedimento impugnato penalizzerebbe in misura significativa ed ingiustificata la struttura ospedaliera di Piedimonte Matese, in particolare per i seguenti aspetti:
- a) mancata qualifica del Presidio ospedaliero di Piedimonte Matese come DEA di 1° livello;
- b) declassamento delle UOC (unità operative complesse) di ortopedia, chirurgia generale, anestesia e rianimazione a USD (Unità semplici Dipartimentali);
- c) azzeramento dei posti letto dell’UOC di anestesia e rianimazione del Presidio di Piedimonte Matese;
- d) diniego della deroga ai fini della rivalutazione del Punto Nascita.
Il ricorso ed i relativi motivi aggiunti sono fondati nei limiti e nei termini di seguito esposti.
7.- Va premesso che il Decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 – contenente il “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” ed in base al quale è stato elaborato il nuovo Piano Ospedaliero per la Regione Campania – ha come preciso obiettivo la razionalizzazione delle strutture ospedaliere tramite il riallineamento degli standard qualitativi, organizzativi, tecnologici e quantitativi.
Il suddetto decreto ministeriale è stato adottato in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. In particolare, l’art. 15, comma 13, lett. c), del menzionato D.L. 95 del 2012 dispone che, sulla base e nel rispetto degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera fissati con regolamento approvato ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché tenendo conto della mobilità interregionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro il 31 dicembre 2012, provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, secondo i parametri indicati dal medesimo articolo 15, comma 13, lettera c).
8.- Per raggiungere questi obiettivi, l’art. 1, comma 5, lett. a), del D.M. n. 70 del 2015 impegna le Regioni ad adottare il provvedimento generale di programmazione con riclassificazione dei presidi ospedalieri secondo i criteri indicati nell’Allegato 1, Paragrafo 2 (“Classificazione delle strutture ospedaliere”), il quale introduce tre livelli di complessità crescente:
1) Presidi ospedalieri di base, con bacino di utenza compreso tra 80.000 e 150.000 abitanti, salvo quanto previsto dal punto 9.2.2 (presidi ospedalieri in zone disagiate), i quali sono dotati di sede di Pronto Soccorso con la presenza di un numero limitato di specialità ad ampia diffusione territoriale, quali Medicina interna, Chirurgia generale, Ortopedia, Anestesia;
2) Presidi ospedalieri di I livello, con bacino di utenza compreso tra 150.000 e 300.000 abitanti, consistenti in strutture sede di Dipartimento di Emergenza Accettazione (DEA) di I livello, dotate delle seguenti specialità: Medicina Interna, Chirurgia Generale, Anestesia e Rianimazione, Ortopedia e Traumatologia, Ostetricia e Ginecologia (se prevista per numero di parti/anno), Pediatria, Cardiologia con Unità di Terapia Intensiva Cardiologica (U.T.I.C.), Neurologia,
Psichiatria, Oncologia, Oculistica, Otorinolaringoiatria, Urologia;
3) Presidi ospedalieri di II livello, con bacino di utenza compreso tra 600.000 e 1.200.000 abitanti, i quali sono strutture dotate di DEA di II livello, istituzionalmente riferibili alle Aziende ospedaliere, alle Aziende Ospedaliero Universitarie, a taluni Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e a Presidi di grandi dimensioni dell’Azienda sanitaria locale (ASL). Tali presidi sono dotati sia di tutte le strutture previste per l’Ospedale di I Livello sia di quelle ulteriori attinenti a discipline più complesse, quali, a titolo indicativo: Cardiologia con emodinamica interventistica h. 24, Neurochirurgia, Cardiochirurgia e Rianimazione cardiochirurgica, Chirurgia Vascolare, Chirurgia Toracica, Chirurgia Maxillo-facciale, Chirurgia plastica, Endoscopia digestiva ad elevata complessità, Broncoscopia interventistica, Radiologia interventistica, Rianimazione pediatrica e neonatale, Medicina Nucleare e altre eventuali discipline di alta specialità.
Il punto 9.2.2. dell’Allegato 1 precisa che i “Presidi ospedalieri in zone particolarmente disagiate” si identificano in quelli distanti più di 90 minuti dai centri hub (ossia DEA di II livello) o spoke (ossia DEA di I Livello) di riferimento
– o 60 minuti dai presidi di pronto soccorso – superando i tempi previsti per un servizio di emergenza efficace. La disposizione chiarisce altresì che: “I tempi devono essere definiti sulla base di oggettive tecniche di misurazione o di formale documentazione tecnica disponibile. Per centri hub and spoke si intendono anche quelli di regioni confinanti sulla base di accordi interregionali da sottoscriversi secondo le indicazioni contenute nel nuovo patto per la salute 2014-2016”.
9.- Per quanto d’interesse nella presente controversia, la disposizione in esame aggiunge che: “In tali presidi ospedalieri occorre garantire una attività di pronto soccorso con la conseguente disponibilità dei necessari servizi di supporto, attività di medicina interna e di chirurgia generale ridotta”.
Pertanto, la funzione di pronto soccorso può essere prevista anche in presidi ospedalieri di aree disagiate, comprese quelle degli ambienti montano e premontano, con un numero di abitanti inferiore alla soglia minima di 80.000, come previsto dal precedente punto 9.2.1 dell’allegato 1 al D.M. 70/2015.
Il decreto ministeriale precisa anche che tali strutture debbano essere integrate nella rete ospedaliera di area disagiata e dotate “indicativamente” di:
– “un reparto di 20 posti letto di medicina generale con un proprio organico di medici e infermieri,
– una chirurgia elettiva ridotta che effettua interventi in Day Surgery o eventualmente in Week Surgery con la possibilità di appoggio nei letti di medicina (obiettivo massimo di 70% di occupazione dei posti letto per avere disponibilità dei casi imprevisti) per i casi che non possono essere dimessi in giornata;
– un pronto soccorso presidiato da un organico medico dedicato all’Emergenza- Urgenza, inquadrato nella disciplina specifica così come prevista dal D.M. 30.01.98 (Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza) e, da un punto di vista organizzativo, integrata alla struttura complessa del DEA di riferimento che garantisce il servizio e l’aggiornamento relativo.”.
Come può osservarsi, le caratteristiche strutturali sono previste “indicativamente”, il che sottintende la possibilità, a determinate condizioni, di una deroga alle dimensioni minime.
10.- Appaiono dunque fondati i profili di illegittimità che attengono alla violazione del D.M. 70/2015, al difetto d’istruttoria, alla carenza di motivazione, alla contraddittorietà dell’azione amministrativa e alla disparità di trattamento.
Si osserva che il precedente Piano Regionale di programmazione – adottato con DCA n. 33 del 17 maggio 2016 – prevedeva nel territorio dell’ASL Caserta seguenti sei ospedali funzionali, con pronto soccorso attivo: Maddaloni, Marcianise, Santa Maria Capua Vetere, Sessa Aurunca, Piedimonte Matese e CDC Pineta Grande. Gli ospedali sopra citati, ad eccezione di Aversa classificato quale DEA di I° livello, rivestivano la qualifica di PSA (pronto soccorso attivo).
Inoltre il Presidio di San Felice a Cancello, riconvertito precedentemente in presidio di lungodegenza, riabilitazione e hospice, veniva riconfigurato quale
annesso al P.S. di Maddaloni.
L’attuale Piano Regionale, oggetto d’impugnazione, ha notevolmente modificato il precedente assetto, mantenendo Aversa come DEA di I° livello e promuovendo Sessa Aurunca e Marcianise da PSA a DEA di I° livello; Piedimonte Matese si è invece vista confermare la qualifica di PSA.
Se il mancato riconoscimento della qualifica di DEA di I livello della struttura di Piedimonte Matese appare esente da censure, in considerazione soprattutto del fattore demografico, deve tuttavia considerarsi che il mantenimento della qualifica strutturale di PSA non comporta automaticamente la riduzione dei reparti di ortopedia, chirurgia, anestesia e rianimazione da unità operative complesse in unità semplici, come invece è stabilito nei provvedimenti impugnati, anche perché in alcune di queste strutture (ortopedia e chirurgia) attualmente risultano due primari direttori con contratti specifici per unità complesse.Osserva al riguardo l’amministrazone ricorrente che: “la riduzione dei reparti non è obbligatoria ma è stata fatta in modo palese e sfacciato per permettere a privati di avere reparti che in caso di riconoscimenti di ‘complesse’ a Piedimonte non potevano sopravvivere”.L’assunto circa la reale intenzione sottostante gli indirizzi programmatori di predisporre condizioni logistiche ed operative tali da favorire le strutture private non può trovare ascolto da parte del Collegio, non andando oltre indimostrate illazioni. Tanto più che, si osserva, il contestato Piano di Programmazione regionale – nel riconoscere, a pag. 94, che il presidio di Piedimonte Matese “si trova collocato nell’area del Matese, a considerevole altitudine, a oltre 40 km da Caserta, con strade spesso impraticabili nel periodo invernale.” – indica tra gli obiettivi da perseguire la programmazione di una Unità operativa di neurologia, sebbene il presidio sia un Pronto Soccorso, proprio “per contrastare i fenomeni di mobilità passiva verso il Molise, dove a soli 43 km si trova una rilevante struttura privata accreditata in ambito neurologico attrattiva per molti pazienti campani”. Emerge in ogni caso che, nonostante l’unità di Piedimonte Matese sia espressamente indicata dagli stessi provvedimenti impugnati come presidio in zona particolarmente disagiata, i servizi garantiti in fase di programmazione appaiano non adeguati per provvedere al fabbisogno, soprattutto se rapportato alle condizioni territoriali montane e premontane della zona ed alla vasta area di riferimento in cui insistono oltre una decina di comuni dei quali l’amministrazione ricorrente è capofila.
Come rilevato, questa volta in via condivisibile dal comune ricorrente, è palese la contraddizione tra l’annuncio per l’ospedale di Piedimonte Matese di una futura assegnazione di venti posti letto di neurologia e lungodegenza, non ancora realizzati, ed il declassamento da UOC a USD senza che, sul punto, vi sia una chiara motivazione, se non ricavabile indirettamente dalla circostanza che al contrario – quale complementare bilanciamento – sono previsti posti letto presso i presidi di Sessa Aurunca e Marcianise.
Sul punto, non è ben chiaro il criterio logico seguito per preferire come DEA di primo livello la struttura ospedaliera di Marcianise a quella ospedaliera di Piedimonte Matese avuto riguardo alla circostanza che la prima dista ad appena 5 chilometri dalla DEA di II livello di Caserta e a circa 10 chilometri dalla DEA di I livello di Aversa.
Questa soluzione comporta un indubbio beneficio per i residenti di Marcianise i quali, anche a volere considerare una densità abitativa di gran lunga superiore rispetto a quella nell’area pedemontana e montana, godono del vantaggio di usufruire nel raggio di soli dieci chilometri di due DEA di I livello e di una DEA di II livello.
Al contrario, secondo una soluzione che appare eccessivamente penalizzante e non razionale, i residenti di Piedimonte Matese, o in uno dei comuni del comprensorio, per fruire dei servizi di una DEA di I livello, sono costretti a percorrere 65 chilometri per raggiungere la struttura di Sessa Aurunca oppure a recarsi ad Isernia, all’inferiore distanza di 56 chilometri, tuttavia situata in altra Regione; in questo modo viene di fatto smentito l’intento di “contrastare i fenomeni di mobilità passiva verso il Molise”.
Come dedotto dal comune ricorrente, qualora il paziente versi in condizioni di criticità a causa di una grave compromissione di uno o più organi o apparati, l’eventuale trasporto presso altre strutture sanitarie – evenienza frequente nel caso di realtà montane – richiede un’adeguata stabilizzazione dei parametri vitali in relazione alla relative condizioni cliniche, tramite l’erogazione del trattamento medico necessario ad assicurare, con ragionevole probabilità da un punto di vista medico, che non si determini alcun deterioramento delle condizioni di salute del paziente durante il trasferimento da un ospedale ad un altro.Si rammenta che l’art. 9.1.5 del D.M. n. 70 del 2015 prevede che, nei Punti di Primo Intervento (P.P.I.), la funzione per le urgenze si limita unicamente ad ambienti e dotazioni tecnologiche idonee a gestire le urgenze minori e la prima stabilizzazione del paziente ad alta complessità, al fine di consentirne il trasporto nel pronto soccorso più appropriato. Resta, tuttavia, il dato incontestato che la necessità di garantire un’adeguata stabilizzazione del paziente critico si impone per l’intero arco delle 24 ore, quindi anche in quelle notturne, nelle quali, viceversa, il PPI non è operativo.
11.- Al contrario, non può trovare riconoscimento nelle disposizioni ministeriali la pretesa del comune ricorrente al mantenimento del reparto di ostetricia; invero, la presenza di quest’ultima specialità, in base al citato D.M. 70 del 2015, è prevista solo nei Presidi ospedalieri di I livello, con bacino di utenza compreso tra 150.000 e 300.000 abitanti e non per i presidi ospedalieri di base per i quali vi è esplicito richiamo alle strutture in zone disagiate (punto 9.2.2 del D.M. n. 70/2015).
Peraltro, questa limitazione non appare irragionevole.
Dall’esame degli atti di causa emerge che il numero di parti registrati nel 2017, come evincibile nella tabella riportata anche nella relazione Ministeriale (22 maggio 2018), è di circa 900, di cui solo il 25% gestiti a Piedimonte Matese, numero comunque esiguo per garantire il mantenimento di adeguate competenze professionali, l’applicazione di buone pratiche assistenziali e, quindi, la sicurezza delle prestazioni sanitarie; peraltro, l’esiguità del numero di tali parti non giustifica neppure gli investimenti imposti dalla sanità moderna.
Non a caso, l’amministrazione comunale supporta le proprie ragioni esclusivamente col fabbisogno previsionale costituito da un numero di circa 6-700 potenziali nascituri, senza che tuttavia sia in condizione di spiegare la consistenza e l’attendibilità del dato predittivo.
12.- In conclusione, le svolte considerazioni conducono all’accoglimento parziale del ricorso, con conseguente annullamento del Decreto del Commissario ad acta n. 103 del 2018, esclusivamente nella parte in cui dispone l’azzeramento dei posti letto dell’UOC di ortopedia, chirurgia generale, anestesia e rianimazione del Presidio di Piedimonte Matese, declassandolo in USD; va respinto riguardo al resto ed, in particolare, alla manca qualifica del Presidio stesso come DEA di I° livello nonché alla richiesta di riesame per il diniego della preservazione del punto nascita. La peculiare natura e delicatezza delle questioni esaminate, per la rilevanza degli interessi coinvolti, giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie i ricorsi introduttivo e per motivi aggiunti nei limiti e nei termini indicati in parte motiva, salvi gli ulteriori provvedimenti, e lo rigetta per il resto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 – svoltasi con modalità telematiche, ai sensi dell’art. 25 D.L. 137/2020, come convertito dalla L. 176/2020 e dal DPCS del 28 dicembre 2020 – con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore Domenico De Falco, Primo Referendario
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Gianmario Palliggiano Salvatore Veneziano
IL SEGRETARIO
Di questo ospedale sta rimanendo solo la struttura muraria.
E’ stato abolito anche il centro nascite. Bocciata la promozione a DEA di I livello!!!
De Luca, prima delle elezioni, e sottolineo prima, diceva che l’ospedale sarebbe diventato da lì a poco DEA di I livello. Perché LUI, come diceva e tuttora dice, quando dice una cosa la fa!!!
E via, tutti i suoi peones dell’alto casertano ad applaudire.
Se domani mattina il nostro Presidente venisse a Piedimonte chissà quanti gli stenderebbero ancora il tappeto sotto i piedi, nonostante tutto.
Per ottenere qualcosa che riguardi tutti occorre che ci sia un popolo deciso, cosciente e coeso. Ma oramai viviamo in un’epoca e in un contesto sociale dove ognuno pensa a se stesso. Le conseguenze di tutto ciò le pagano, come sempre, i più deboli.