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COPPIE IN CRISI: RAPPORTO NEGATO FRA NONNI E NIPOTI. COSA FARE?

Gentile Avvocato, gli effetti della crisi di coppia da anni connotante i rapporti tra mia figlia ed il marito sono da tempo causa di un ostacolo al rapporto tra me, nonna, ed i miei nipoti. Mi farebbe piacere conoscere quali gli strumenti a mia disposizione e quali le concrete possibilità di veder tutelato il legame con i miei nipoti. La ringrazio.

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 Chiara Valeria Schafli –  “Gli ascendenti (alias i nonni) hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni” (art. 317 bis). Chiaro a riguardo il dettato codicistico il quale, nell’ottica di un preminente interesse del minore, pone l’accento, questa volta, sulla rilevanza di una figura quale quella dei nonni che, portatori di un bagaglio di ricordi e di affetto, appaiono colonna portante della crescita di un nipote nonché, ed ancor prima, collante essenziale dell’intera famiglia.Una previsione che appare non solo strumentale alla realizzazione del diritto del minore a vedersi garantito un sereno sviluppo ma, altresì, piena valorizzazione dello stesso diritto “dei nonni” di vivere la quotidianità dei nipoti così partecipando alla loro vita.Circostanza quest’ultima per nulla irrisoria in un contesto ove sempre più spesso proprio i nonni, a causa di  una intrinseca lacerazione dei legami familiari, rimangono estranei alla vita del minore vedendo non solo pregiudicata la possibilità di collaborare alla crescita dello stesso, in termini di cura e di assistenza, ma, altresì, svanita la possibilità di condividere le gioie e l’entusiasmo proprie del rapporto nonno-nipote; il tutto senza tralasciare la conseguente lesione del diritto del minore a “crescere in famiglia” ed a “mantenere rapporti significativi con i parenti” (art. 315 bis, 2° comma).Evidente, dunque, l’intento del legislatore, il quale, nell’ottica di preservare i vincoli che affondano le radici nella tradizione familiare, con la disposizione normativa di cui all’art. 317 bis ha voluto riconoscere ai nonni una posizione di diritto autonoma così sottolineando, anche in ambito giuridico, l’importanza del loro ruolo. In particolare, è così riconosciuto loro un diritto alla conservazione ed alla tutela della relazione affettiva con il minore che, pur prescindendo da un eventuale stato di crisi tra i genitori, è comunque inevitabile conseguenza di un ostacolo frapposto da quest’ultimi alla regolare frequentazione dei nonni con i nipoti.Ecco allora che il legislatore prosegue nel riconoscere la facoltà agli ascendenti cui sia “impedito l’esercizio di tale diritto, di poter ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore”, così consentendo, dunque, ai nonni che subiscono le conseguenze dei conflitti genitoriali, di poter intervenire al fine di vedersi riconosciuto un siffatto diritto.

Principio questo che trova ulteriore conferma nelle parole della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo la quale in una pronuncia ha, a chiare lettere, asserito “il diritto al rispetto della vita privata e familiare, assicurato dall’art. 8 della CEDU, include anche il diritto dei nonni ad avere una relazione stabile con i nipoti. Per assicurare la piena attuazione di tale diritto, gli Stati sono tenuti a predisporre misure positive e a rendere effettivi i provvedimenti che assicurano i rapporti in esame, agendo con rapidità nell’attuazione degli strumenti individuati per garantire un rapporto stabile tra ascendenti e nipoti” (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, n. 107/2015).A riguardo, però, giova ulteriormente precisare il trattarsi di una fattispecie operante solo ed esclusivamente allorquando l’esercizio di un siffatto diritto venga impedito ingiustificatamente e pregiudizievolmente per il minore. Ed infatti, -si badi bene- il diritto dei nonni ad incontrare i nipoti, non essendo considerato come un vero e proprio diritto di visita degli stessi, non può essere invocato allorquando, prescindendo dalle predette circostanze, si intenda procedere ad una mera regolamentazione del c.d. rapporto nonni-nipote (così chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 752/2015 e di poi il Tribunale per i minorenni di Venezia con decreto del 07.11.2016). Va da sé, pertanto, che pur trovandoci dinanzi ad uno strumento innovativo che ha consentito il cristallizzarsi, anche in tale ambito, del c.d. rapporto nonno-nipote, con il conseguente riconoscimento, anche in termini giuridici, della fondamentale presenza dei nonni nella vita di un minore ai fini di una sua crescita sana ed equilibrata, è pur vero il trovarsi dinanzi ad un diritto di certo non incondizionato. Ed infatti, dovendo procedere, di volta in volta, ad una valutazione del caso che tenga conto del preminente interesse del bambino e, dunque, ad un bilanciamento tra i due diritti in gioco (diritto dell’ascendente e diritto del minore) è chiaro che il primo sarà tenuto a soccombere allorquando chiaramente “emerga che è di pregiudizio per il minore il mantenimento dei rapporti con gli ascendenti”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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